In linea generale, si applica innanzitutto il reato di «evasione fiscale colposa», punibile con una sanzione pecuniaria fino a 50.000 euro. Qualora tale fattispecie non fosse applicabile, la legge prevede le seguenti sanzioni:
| Reato | Sanzione massima |
| Emissione di ricevute contenenti dati non veritieri | 5.000 € |
| Messa in circolazione di buoni a fronte di un pagamento | 5.000 € |
| Mancata registrazione o rendicontazione delle transazioni o delle operazioni commerciali, oppure registrazione o rendicontazione delle stesse in modo non conforme alla realtà | 25.000 € |
| Mancato impiego o impiego scorretto del sistema di registrazione | 25.000 € |
| Mancata protezione o protezione inadeguata del sistema di registrazione presso una TSE | 25.000 € |
| Promozione o immissione sul mercato di sistemi o software non conformi | 25.000 € |
Non sono previste sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi di registrazione e rendicontazione. Il decreto di applicazione relativo all’articolo 146a, n. 12.2, stabilisce che si tratta di «obblighi di agire» che possono essere fatti valere «mediante misure coercitive». Poiché entrambi gli obblighi costituiscono elementi centrali del concetto di sicurezza, le violazioni sono suscettibili di sollevare seri dubbi circa la regolarità formale della contabilità.
Le sanzioni sopra indicate sono indipendenti da eventuali conseguenze fiscali, quali la determinazione del reddito o procedimenti penali per evasione fiscale.
§ 379 del Codice tributario tedesco (Abgabenordnung) (rischio fiscale)
L’articolo 379 dell’AO (Codice tributario tedesco) disciplina la maggior parte di tali sanzioni. La versione più recente del paragrafo 379 dell’AO è disponibile qui: https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__379.html
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