In Germania non sussiste un obbligo generale di utilizzo di registratori di cassa, a differenza dell’Austria. È ancora possibile utilizzare un registratore di cassa tradizionale purché se ne rispettino i requisiti. (Si veda l’AEAO relativo al § 146 n. 3)
Non sussiste alcun obbligo legale di utilizzare un sistema di registrazione elettronico.
È possibile effettuare registrazioni individuali sotto forma di registratore di cassa mediante una registrazione completa e dettagliata (cfr. AEAO ai paragrafi 146, n. 2.1.2 e 2.1.3). Se si utilizza un rapporto di cassa per determinare l’incasso giornaliero, la registrazione individuale può essere garantita anche mediante la raccolta ordinata (ad es. numerata) di tutti i documenti di cassa.
Qualora, per motivi di ragionevolezza, non sussista l’obbligo di registrazione delle singole operazioni (cfr. AEAO alla Sezione 146, Punto 2.2.2), le entrate di cassa devono essere comprovate almeno sulla base di un rendiconto di cassa. In tal caso, si deve sempre presumere che il saldo di cassa del rispettivo giorno lavorativo sia stato conteggiato. Alla chiusura delle attività del giorno precedente, da tale saldo di cassa vengono detratti il saldo di cassa e i versamenti in contanti da considerarsi come autosufficienza. Devono essere aggiunte le spese e i prelievi di contanti da comprovare mediante autodichiarazione.
Non è richiesto un cosiddetto «protocollo di conteggio» (che elenchi il numero esatto di banconote e monete presenti) (decisione del BFH del 16.12.2016, X B 41/16, BFH/NV 2017 pag. 310), ma esso facilita la dimostrazione dell’effettivo conteggio.
Le entrate e le uscite in contanti devono essere registrate quotidianamente. Se, in via eccezionale, le entrate e le uscite in contanti non vengono registrate fino al giorno lavorativo successivo, ciò è comunque corretto qualora motivi aziendali validi impediscano la registrazione nello stesso giorno e sia possibile desumere in modo attendibile dai registri e dai documenti l’andamento del saldo di cassa previsto (cfr. sentenza del BFH del 31.7.1974, I R 216/72, BStBl II pag. 96). Nel caso di registratori di cassa senza personale di vendita (i cosiddetti registratori di cassa a fiducia, ad es. vendita di ortaggi ai margini del campo, distributori automatici di biglietti e distributori automatici di beni e servizi), non sussiste alcuna irregolarità se questi non vengono conteggiati quotidianamente, ma solo al momento dello svuotamento. I registri di cassa devono essere strutturati in modo da consentire sempre a un esperto terzo di confrontare il saldo di addebito con le disponibilità effettive del registratore di cassa (sentenza del BFH del 20.9.1989, X R 39/87, BStBl 1990 II pag. 109). Gli obblighi di registrazione e conservazione ai fini del VAT rimangono invariati.
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