L’acquisizione (non solo la messa in servizio) e la dismissione di un sistema di registrazione elettronico devono essere comunicate dal gestore del sistema di registrazione al rispettivo ufficio delle imposte entro un mese (cfr. § 146a, comma 4, AO – Codice fiscale tedesco).
Per ciascun sistema di registrazione devono essere comunicate le seguenti informazioni:
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Nome del soggetto passivo/della società
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Codice fiscale
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Tipo di TSE certificato (compreso il numero di serie)
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Tipo di sistema di registrazione
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Numero di sistemi di registrazione per sede fissa/luogo di utilizzo (il sistema di registrazione elettronico oggetto della notifica deve essere chiaramente assegnato a una sede fissa. La notifica deve essere presentata separatamente per ciascuna sede fissa)
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Numero di serie del sistema di registrazione
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Data di acquisizione o di messa fuori servizio
In base alla lettera del BMF del 6 novembre 2019, l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 146a, comma 4, dell’AO è attualmente sospeso fino a quando il Ministero Federale delle Finanze non metterà a disposizione un’opzione di trasmissione elettronica dei dati. Secondo le FAQ del BMF, i dettagli relativi alla segnalazione elettronica dovrebbero essere resi noti nella Gazzetta Fiscale, Parte I, del 2023. Solo dopo tale annuncio sarà possibile adempiere all’obbligo di notifica (cfr.: Domande frequenti del BMF sulla legge sui registratori di cassa).
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