A partire dal 01/01/2020, è obbligatorio emettere una ricevuta per tutte le transazioni commerciali in cui sia coinvolta una terza parte e consegnarla al destinatario.
È necessario rispettare le seguenti norme:
- La ricevuta deve essere emessa immediatamente dopo il completamento della transazione.
- La ricevuta può essere emessa in formato elettronico – previo consenso del cliente – oppure in formato cartaceo.
- Il cliente non è tenuto a ritirare né a conservare la ricevuta; l’emittente non è obbligato a conservare le ricevute non ritirate.
- Una ricevuta elettronica deve essere emessa in un formato dati standardizzato (ad es. JPG, PNG o PDF) in modo che il cliente possa leggerla con un software standard gratuito.
- In casi specifici, per motivi di ragionevolezza, è possibile richiedere o ottenere dalle autorità un’eccezione all’obbligo di emissione del documento ai sensi del § 148 AO.
- Su base volontaria, è possibile (anche) stampare un codice QR, il che rende molto più semplice e veloce la verifica della ricevuta.
Requisiti relativi alle ricevute
Tutte le informazioni richieste sono disciplinate dal KassenSichV. Tali informazioni devono essere leggibili da chiunque senza l’ausilio di strumenti automatici e devono essere riportate sia sulla ricevuta cartacea sia su quella elettronica.
Lo scontrino deve contenere le seguenti informazioni:
- ragione sociale e indirizzo completo dell’azienda fornitrice/emittente;
- Data di emissione del documento e ora di inizio e di conclusione della transazione
- Quantità e natura del servizio/degli articoli
- Numero della transazione
- corrispettivo e importo dell’imposta dovuta sullo stesso oppure riferimento all’esenzione fiscale
- numero di serie registrato
- Importo per modalità di pagamento
- contatore delle firme
- valore di test/verifica
Facoltativo: codice QR contenente i dati TSS / TSE
Lo scopo principale dell’obbligo di emissione delle ricevute e degli elementi di sicurezza è quello di consentire di verificare facilmente, in caso di ispezione o verifica del registratore di cassa, se tutte le transazioni commerciali siano state correttamente registrate.
A partire da luglio 2021, non è più necessario stampare i dati TSE in chiaro sullo scontrino. Nella sua 1006ª seduta plenaria del 25/06/2021, il Bundesrat tedesco ha approvato un emendamento al Regolamento sulla sicurezza dei registratori di cassa (KassenSichV). Nello specifico, è stato modificato il § 6, comma 2, del KassenSichV - «Requisiti per lo scontrino»:
«Le informazioni riportate su uno scontrino ai sensi del primo comma devono essere leggibili da chiunque senza l’ausilio di strumenti automatici oppure leggibili tramite un codice QR.»
Si veda anche l’articolo pubblicato sul sito RetailForce: https://www.retailforce.cloud/bundesrat-beschliesst-aenderungen-an-KassenSichV/
Esempio di scontrino:
Elementi
| intestazione | Contiene i dati di intestazione quali la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda, il logo ecc. |
| dati relativi alla transazione commerciale |
Contiene, ad esempio
|
| voci e dettagli di pagamento | informazioni su tutti gli articoli venduti, la modalità di pagamento, l’IVA, nonché i totali parziali e il totale generale |
| informazioni fiscali |
Informazioni fiscali ai sensi dell’ordinanza sulla protezione antimanomissione dei registratori di cassa. Non più obbligatorie a partire da luglio 2021: le informazioni possono essere esposte in formato QR Code. |
| Dati aziendali |
Informazioni ufficiali relative all’azienda che emette lo scontrino, quali nome, indirizzo, recapiti, ecc. |
| PrintMessage |
Parte della risposta fiscale (fiscalResponse) proveniente dal client fiscale – deve essere stampata sullo scontrino |
| Codice QR* |
contiene dati fiscali; lato minimo 3 cm, risoluzione minima 300 dpi (consigliata). Si raccomanda l’attivazione del livello di correzione degli errori durante la generazione. |
* La versione 2.3 della DSFinV-K prevede una verifica abbreviata qualora lo scontrino contenga un codice QR.
Citazione: «Se lo scontrino contiene un codice QR, è possibile che la verifica del registratore di cassa possa essere già completata qualora le funzioni di verifica dello scontrino e l’integrità e l’autenticità delle registrazioni possano essere controllate dal funzionario autorizzato sulla base dei singoli scontrini.» [tradotto dal testo originale in tedesco] (Cfr. DSFinV-K v2.3, Allegato I, pag. 120).
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.
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