Il termine «documentazione procedurale» è apparso per la prima volta in Austria in relazione ai sistemi di registratori di cassa nella Direttiva sui registratori di cassa del 2012 (KRL 2012).
Il Ministero federale delle Finanze austriaco (BMF), emanante della direttiva, intende tale termine come un insieme di vari documenti quali:
- Istruzioni per l’uso,
- manuali,
- istruzioni di configurazione,
- protocolli di configurazione,
- e altra documentazione organizzativa relativa al registratore di cassa.
La documentazione procedurale deve illustrare in modo esaustivo il contenuto, la struttura e lo svolgimento della procedura contabile, nonché l’ambito di applicazione effettivo di eventuali sottoprogrammi (ad esempio, il sistema integrato di gestione delle merci). In particolare, la documentazione procedurale deve dimostrare che, durante l’attuazione, siano rispettati i principi di regolarità.
fonte: https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e1s1&dokumentId=2197c15a-8f4a-4b1f-9b99-4000e245cb01
Inoltre, la documentazione procedurale (ad es. istruzioni operative, manuale, ecc.) costituisce la base per la verificabilità del registratore di cassa. Essa deve chiarire in modo completo il contenuto, la struttura e la sequenza della procedura contabile, nonché l’ambito di utilizzo effettivo di eventuali sottoprogrammi. Inoltre, tutti i report e le query di rilevanza fiscale (ad es. report per gruppo merceologico, report di periodo, report per tipo finanziario, ecc.) generati nel corso della chiusura giornaliera o in altri momenti hanno finalità di documentazione. Devono essere conservate anche le ricevute che documentano le transazioni interne.
Linee guida sui registratori di cassa 2012 – WKO.at
Paragrafo «Base di documentazione: per il tipo di cassa 3»
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