Ai sensi del Codice fiscale generale austriaco (Bundesabgabenordnung - BAO), ogni ricevuta deve contenere le seguenti informazioni:
- nome del fornitore/della società fornitrice
- numero progressivo con una o più serie numeriche univoche per identificare la transazione
- data di emissione del documento
- quantità e denominazione commerciale usuale dei beni o del servizio
- importo del pagamento in contanti
A partire dal 1° aprile 2017, le ricevute di cassa devono contenere anche le seguenti informazioni (ai sensi dell’Ordinanza sulla sicurezza dei registratori di cassa - RKSV):
- numero identificativo del registratore di cassa / numero di cassa (a scelta)
- data e ora di emissione dello scontrino/documento
- importo del pagamento in contanti suddiviso in base alle aliquote fiscali
- contenuto del codice leggibile da dispositivo automatico (OCR, codice a barre o codice QR)
- numero del documento fiscale (se diverso dal normale numero di documento)
Esempio di scontrino
Il seguente documento serve esclusivamente come esempio di disposizione degli elementi prescritti del documento.
Elementi del documento
| Elemento | Descrizione / Contenuto |
| 1. Testata |
Dati di indirizzo, eventualmente partita IVA (numero di identificazione fiscale), logo aziendale, ecc. |
| 2. Dati della transazione commerciale |
|
| 3. Voci del documento |
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| 4. importo | Totale dello scontrino / importo del pagamento in contanti |
| 5. IVA | Importo del pagamento in contanti suddiviso in base alle aliquote fiscali (VAT) |
| 6. PrintMessage | Parte della risposta fiscale (fiscalResponse) proveniente dal client fiscale, il messaggio di stampa deve essere riportato sulla ricevuta. |
| 7. Codice leggibile da dispositivo elettronico |
Il contenuto del codice leggibile da dispositivo elettronico può essere visualizzato
e stampato sulla ricevuta. (Le opzioni 2 e 3 non sono attualmente implementate) |
| 8. Numero del documento fiscale |
Il numero del documento fiscale deve essere stampato sulla ricevuta (fiscalDocumentNumber)! |
* Per le denominazioni usuali di beni e servizi, si prega di tenere presente: § 11 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (UStG 1994) nonché § 132a del Codice fiscale federale (BAO).
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