Il presente articolo descrive i requisiti relativi al contenuto dei documenti in Slovenia. I layout dei singoli documenti sono forniti solo a titolo esemplificativo. La struttura dei corrispondenti tipi di documento è a vostra discrezione. È comunque necessario assicurarsi di includere gli elementi obbligatori.
Scontrino di vendita / ricevuta di cassa
Tipo di documento: ricevuta (ricevuta di vendita, esempio: vendita al dettaglio)
Gli elementi del documento descritti rappresentano i requisiti minimi. È possibile aggiungere elementi aggiuntivi, quali informazioni sul destinatario, il numero cliente, ecc.
Elementi del documento
Le fatture emesse tramite dispositivi elettronici devono presentare le seguenti caratteristiche.
La base normativa per i requisiti delle fatture è costituita dalla Legge slovena sull’imposta sul valore aggiunto (articoli 82 e 83, ZDDV-1), dai principi contabili sloveni e dalla Legge sulla certificazione delle fatture fiscali (ZDavPR).
| N. | Elementi | Descrizione |
| 1. | Data e ora di emissione della fattura | Data e ora di emissione della fattura |
| 2. | Numero della fattura |
Il numero della fattura deve essere composto da tre parti:
Esempio: SHOP1-CR001-4329 |
| 3. | Nome, indirizzo e numero di VAT del prestatore di servizi | Nome e indirizzo del soggetto passivo d’imposta e relativo numero di VAT sloveno |
| 4. | Quantità e tipologia di beni consegnati o entità dei servizi prestati | Descrizione tecnica dei beni o dei servizi. |
| 5. | Importo del VAT da versare | l’importo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta o le informazioni necessarie per il suo calcolo. |
| 6. | ID della persona fisica | Il contribuente deve associare il numero di identificazione della persona fisica che emette la fattura tramite un dispositivo elettronico al codice fiscale di tale persona. Il codice fiscale viene trasmesso all’autorità fiscale per la conferma come parte dei dati della fattura. |
| 7. | Codice identificativo univoco della fattura (EOR) | Tale codice viene generato dal sistema FURS (sistema di amministrazione finanziaria) e restituito come risultato della trasmissione della fattura. |
| 8. | Codice di protezione dell’emittente della fattura (ZOI) | Identificatore univoco che garantisce l’autenticità dell’origine della fattura. Viene generato dai dati della fattura ed è composto da 32 caratteri. |
| 9. | Rappresentazione del codice |
Record di dati sotto forma di
contenenti un record di dati composto da 60 cifre numeriche, costituito da:
|
Fatture B2B
Le fatture emesse nei confronti di altre società e operatori commerciali devono riportare almeno i seguenti elementi (art. 82, ZDDV-1):
- data della fattura
- numero progressivo per l’identificazione univoca della fattura
- numero di identificazione IVA del prestatore di servizi
- numero di partita IVA del destinatario del servizio (acquirente/cliente)
- nome e indirizzo del prestatore di servizi e
- nome e indirizzo del destinatario del servizio
- quantità e tipologia di beni o servizi forniti
- data di consegna dei beni o di prestazione dei servizi oppure
- data del pagamento anticipato, qualora tale data differisca dalla data di emissione della fattura
- base imponibile VAT (prezzo netto), prezzo unitario al netto della VAT ed eventuali riduzioni di prezzo e sconti non inclusi nel prezzo unitario
- aliquota IVA
- importo del VAT (salvo casi particolari)
- se la fattura è emessa dall’acquirente, la dicitura «autofatturazione» («Samofakturiranje»)
- in caso di esenzione da VAT, la disposizione applicabile della Direttiva 2006/112/EC del Consiglio o l’articolo pertinente della presente legge, oppure un altro riferimento che indichi che la cessione di beni o la prestazione di servizi è esente da VAT
- se il soggetto passivo del VAT è l’acquirente dei beni o il destinatario dei servizi, l’indicazione «Inversione contabile»
- in caso di cessione di un mezzo di trasporto nuovo secondo le condizioni di cui all’articolo 46, paragrafi 1 e 2, della ZDDV-1 (Legge sull’imposta sul valore aggiunto), le caratteristiche specificate all’articolo 2, paragrafo 3, della ZDDV-1
- nel caso di applicazione del regime speciale per le agenzie di viaggio, la dicitura «regime speciale – agenzie di viaggio»
- nel caso di applicazione di una delle norme speciali relative ai beni di seconda mano, alle opere d’arte, agli oggetti da collezione e agli oggetti d’antiquariato, l’indicazione «norma speciale – beni di seconda mano», «norma speciale – opere d’arte» o «norma speciale – oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato»
- qualora il soggetto passivo Vat sia un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, della ZDDV-1, il numero di identificazione Vat del rappresentante fiscale, nonché il suo nome e indirizzo
Fatture B2C
Le fatture destinate ai consumatori devono contenere almeno le seguenti informazioni:
- data della fattura
- numero progressivo per l’identificazione univoca della fattura
- nome e indirizzo del prestatore di servizi e
- numero di partita IVA del prestatore di servizi
- quantità e tipologia di beni o servizi forniti
- l’importo del Vat dovuto o le informazioni necessarie per il suo calcolo
- indicazione chiara e inequivocabile della fattura originale e dei dettagli specifici che sono stati modificati, qualora la fattura sia un documento di cui all’articolo 81, paragrafo 9, della presente legge (fattura di rettifica o di modifica)
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.
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